SuperBonus 110% & Requisiti Assicurativi

5 agosto 2023 Emanato dal Governo Italiano, a seguito dei danni economici causati dalla Pandemia di Covid-19, il SuperBonus 110% è un'agevolazione fiscale, prevista dal DL Rilancio 34/2020, che consiste nel poter ammodernare le abitazioni e le strutture a costo praticamente zero per il cittadino.

La norma, prevista appunto per il recupero e la riqualificazione energetica del patrimonio edilizio, in linea con le precedenti agevolazioni, quali SismaBonus ed EcoBonus, è rivolta principalmente a Condomini ed Abitazioni private, precisamente per interventi antisismici, di isolamento termico degli involucri e di sostituzione degli impianti di climatizzazione.

Tali interventi sono detti trainanti in quanto, in presenza di almeno uno di essi, è possibile far rientrare nell'agevolazione anche altri lavori (c.d. trainati) di efficientamento energetico quali ad esempio la sostituzione degli infissi e l'installazione di pannelli solari fotovoltaici.

É possibile fruire del SuperBonus portando il 110% delle spese in detrazione, in sede di dichiarazione dei redditi, da ripartire in 5 quote annuali di pari importo.

In alternativa al metodo della detrazione, è previsto che il contribuente possa optare per una delle due seguenti soluzioni alternative:
  • Sotto forma di sconto in fattura (viene scontato totalmente o in parte direttamente in fattura)
  • Tramite cessione del credito d’imposta (ceduto a terzi il proprio credito)
In tal modo, il cittadino beneficierà del miglioramento energetico a costo zero e potrà usufruirne nelle modalità che ritiene più consone al proprio profilo.

Ad esempio, in caso di carenza di liquidità o di bassi redditi, sarà più conveniente la cessione del credito o lo sconto in fattura, piuttosto che la detrazione (per alcuni livelli di reddito - bassi - la detrazione non sarà conveniente), ma ciò comporterà la perdita del bonus del 10% (limite massimo scontabile è l’intero importo della fattura - non 110% ma 100%!).
In aggiunta agli adempimenti ordinariamente previsti, il beneficiario del SuperBonus dovrà acquisire:
  • Visto di conformità -  Sussistenza dei presupposti di accesso al bonus
  • Asseverazione tecnica - Relativa agli interventi di efficienza energetica o di riduzione del rischio sismico 
Dal punto di vista assicurativo, mentre il primo adempimento, rilasciato da Commercialisti, Ragionieri e Caf, rientra nella copertura dell'attività ordinaria, trattandosi di Visto leggero (occorre che tale clausola sia richiamata all'interno della propria Polizza di Responsabilità Civile Professionale), l'asseverazione, pur rientrando come attività nella copertura ordinaria di Responsabilità Civile (per la maggior parte dei casi), richiede particolari condizioni.

Il DL 34/2020 presuppone che la polizza del professionista:
  • Sia stipulata a Proprio nome ed esclusivamente per l'attività di asseveratore
  • Comporti un Massimale adeguato al numero delle asseverazioni comunque non inferiore ad € 500.000,00
Il legislatore non chiarisce sull'obbligo o meno di dover stipulare una nuova copertura per l'asseverazione, e di conseguenza il mercato Assicurativo si è diviso tra chi ritiene che sia possibile "estendere" le coperture già attive, tramite emissione di appendici, e chi ritiene che il professionista debba stipulare una copertura ex novo (c.d. stand alone), ben distinta dalla propria Assicurazione di Responsabilità Civile Professionale.

È possibile inoltre predisporre le coperture o in funzione, esclusivamente, di un singolo intervento ("one shot") o prestando un massimale capiente, adeguato al numero complessivo delle asseverazioni e al loro importo.

Eviteremo, in questa sede, di approfondire le condizioni assicurative (sono coperte ad esempio le sanzioni inflitte ai clienti dell’asseveratore, ma non le sanzioni dirette all'assicurato nè i casi di dolo), ma riteniamo l'argomento in continua evoluzione e pertanto di fondamentale importanza un confronto costante con gli Assicuratori.

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